Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [A.] , rappresentato dall'avvocato Jörg E. Wilhelm
  • Ricorso contro: Ministero pubblico del Cantone dei Grigioni

Fatti:

  • Il 27 marzo 2019 è stato contestato ad [A.] un eccesso di velocità, per il quale è stata inflitta una multa di Fr. 40.--.
  • [A.] ha contestato il fatto e ha dichiarato che un cittadino di [U.] aveva guidato il veicolo.
  • Il Ministero pubblico dei Grigioni ha emesso un mandato penale, contro il quale [A.] ha presentato opposizione.
  • Il Tribunale regionale Prättigau/Davos ha invitato più volte [A.] all'udienza principale, che egli non ha mai rispettato o ha richiesto il rinvio.
  • Il Tribunale regionale ha chiuso la procedura in base alla finzione di ritiro e ha dichiarato il mandato penale come definitivo.
  • [A.] ha presentato ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni, che ha respinto il ricorso.
  • [A.] ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

1. Il Tribunale federale entra nel merito del ricorso, poiché soddisfa i requisiti legali e la precedente istanza ha accertato correttamente i fatti.

2. L'applicazione della finzione di ritiro ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CPP presuppone che l'imputato sia stato informato delle conseguenze dell'assenza ingiustificata e ne sia consapevole. La precedente istanza ha accertato che [A.] è stato informato delle conseguenze della mancanza e non vi erano motivi sufficienti per la sua assenza. Tuttavia, l'applicazione della finzione di ritiro ad [A.] è inammissibile,…