Fatti

Il caso riguarda un imputato di origine brasiliana residente in Svizzera. È stato denunciato dalla guardia di confine per essere entrato senza un valido documento di viaggio e visto. Di conseguenza, la procura ha emesso un decreto penale nei suoi confronti. L'imputato ha scelto un domicilio di notifica presso la procura, invece di indicare una persona di contatto in Svizzera. La procura ha quindi inviato una copia informativa del decreto penale per raccomandata all'indirizzo dell'imputato in Brasile. In seguito, l'imputato ha sollevato obiezioni contro il decreto penale e la sua notifica. Il presidente del tribunale penale ha dichiarato la nullità del decreto penale e ha ordinato alla procura di emettere un nuovo decreto penale e di notificarlo all'imputato attraverso l'assistenza giudiziaria internazionale.

Legge

Il Tribunale federale conferma le decisioni delle istanze precedenti. Afferma che le condanne penali nei confronti di parti con domicilio all'estero devono essere notificate formalmente attraverso l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Un'eccezione a questo requisito sussiste solo se tra la Svizzera e lo Stato estero interessato esiste un accordo internazionale che consente una notifica diretta semplificata per via postale delle condanne penali. Un tale accordo non esiste tra la Svizzera e il Brasile. Il Tribunale federale non vede nemmeno la possibilità di notificare il decreto penale senza assistenza giudiziaria sulla base del diritto processuale penale interno. La notifica al "domicilio di elezione" presso la procura scelta dall'imputato non soddisfa i requisiti per una notifica che faccia decorrere il termine di opposizione. Il modulo sul quale l'imputato ha effettuato questa scelta non lo informava…