Fatti
Il 21 maggio 2015 il Segretariato di Stato dell’economia (SECO), un’autorità federale della Confederazione Svizzera, ha presentato un esposto penale contro [A.] per il sospetto di violazione della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), eventualmente per frode e falsificazione di documenti. La Procura pubblica del Canton Basilea Campagna ha archiviato il procedimento con provvedimento del 7 aprile 2017. Contro tale decisione il SECO ha proposto ricorso, in seguito al quale il Tribunale cantonale del Canton Basilea Campagna con ordinanza del 11 luglio 2017 ha revocato l’archiviazione e ha disposto la prosecuzione del procedimento da parte della Procura. La Procura ha nuovamente archiviato il procedimento (provvedimento del 15 luglio 2019), questa volta motivando che gli elementi costitutivi della frode e della falsificazione di documenti non sussistevano e che la violazione della LADI era prescritta. Il SECO ha proposto un nuovo ricorso contro tale secondo provvedimento di archiviazione. Il Tribunale cantonale del Canton Basilea Campagna, con ordinanza del 29 ottobre 2019, non ha tuttavia preso in considerazione il ricorso per mancanza di legittimazione. Contro tale ordinanza il SECO ha proposto ricorso penale al Tribunale federale e ha chiesto di essere ammesso come parte nel procedimento di ricorso e di disporre che il Tribunale cantonale prendesse in considerazione il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha dapprima esaminato la legittimazione a ricorrere del SECO ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LTF. Ha constatato che il SECO aveva partecipato al procedimento di primo grado e che la sua censura della mancanza di legittimazione era di natura formale, quindi ammissibile. Il ricorso penale era pertanto in linea di principio da esaminare.
Successivamente, il Tribunale si è pronunciato sulla questione se il SECO potesse essere considerato parte lesa ai sensi dell’art. 115 CPP e potesse quindi far valere i diritti di una parte civile. Ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui lo Stato può essere considerato parte lesa solo se, a seguito del reato, non è stato leso unicamente un interesse pubblico, ma è stato direttamente violato un suo diritto personale. Gli enti amministrativi come il SECO, che agiscono in veste di autorità, non possono essere al contempo titolari del bene giuridico di cui sono incaricati della protezione e della gestione. Il SECO agiva qui in veste di autorità, poiché è competente per la politica del mercato del lavoro e per l’esecuzione della LADI. La Procura persegue gli interessi pubblici nel procedimento penale. Una legittimazione processuale del SECO in qualità di parte civile deve pertanto essere esclusa.
Il SECO ha sostenuto di avere una legittimazione processuale speciale ai sensi dell’art. 79 cpv. 3 LPGA in combinato disposto con l’art. 148a CP. Il Tribunale federale ha respinto tale argomento: da un lato, l’art. 148a CP è entrato in vigore solo il 1° ottobre 2016 e pertanto non è applicabile ai fatti in questione (2009–2012). Dall’altro, l’art. 79 cpv. 3 LPGA disciplina…