Fatti

Il Tribunale federale ha deciso in due procedimenti connessi (1B_132/2020 e 1B_184/2020) che la sorveglianza tecnica ordinata dalla procura pubblica mediante keylogger software soddisfa i requisiti legali di cui all'art. 280 lett. b CPP e che la sua autorizzazione deve essere concessa. La prima istanza aveva negato l'autorizzazione per la sorveglianza mediante keylogger.

Nel procedimento penale contro un autore ancora sconosciuto per reato qualificato contro la legge sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro qualificato, la procura pubblica ha ordinato la sorveglianza di tutti gli input della tastiera dell'imputato mediante keylogger. Tuttavia, il tribunale delle misure coercitive ha negato l'autorizzazione per questa misura di sorveglianza tecnica.

Il procuratore generale ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale. Quest'ultimo è giunto alla conclusione che il keylogger software rientra nell'ambito dell'art. 280 lett. b CPP e che il suo utilizzo deve quindi essere autorizzato. La prima istanza ha violato il diritto federale negando l'autorizzazione.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che in dottrina vi è un consenso pressoché unanime nel sussumere i keylogger sotto l'art. 280 lett. b CPP. Non importa se si tratti di un keylogger meccanico o software. Ciò che conta è il modo in cui viene impiegato, non la natura dello strumento di sorveglianza.

Inoltre, il Tribunale federale ha chiarito che il keylogger non…