Fatti

Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha condannato il ricorrente il 22 marzo 2016 a una pena detentiva di sei anni per furto professionale, furto, più episodi di danneggiamento, più episodi di violazione di domicilio e più violazioni della legge sugli stranieri. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza e il rinvio del caso al Tribunale penale di Basilea Campagna per un nuovo processo principale. In alternativa, ha chiesto l'annullamento della sentenza per quanto riguarda la pena e il rinvio del caso all'istanza precedente per la pronuncia di una pena parzialmente sospesa di tre anni.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'appello ai sensi degli art. 398 ss. CPP è un rimedio giuridico riformatorio, in cui il tribunale d'appello emette una nuova sentenza che sostituisce quella di primo grado. Un rinvio del caso per lo svolgimento di un nuovo processo principale e l'emissione di una nuova sentenza al tribunale di primo grado si imporrebbe solo se il procedimento di primo grado…