Art. 409 CPP
Annullamento e rinvio
1 Se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza.
2 Il tribunale d’appello stabilisce quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare.
3 Il tribunale di primo grado è vincolato dalle opinioni giuridiche sostenute dal tribunale d’appello nella decisione di rinvio e dalle istruzioni di cui al cpv. 2.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interrogatorio dell'imputato; annullamento e rinvio della sentenza di prima istanza da parte del tribunale d'appello152 citazioni
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2Una decisione di rinvio, emanata sulla base dell'art. 409 CPP, non può essere impugnata con ricorso secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, a meno che la parte ricorrente censuri, con una motivazione sufficiente, un dinie…70 citazioni
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3Annullamento e rinvio nel procedimento di appello; esame preliminare (art. 400 e 409 CPP); divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP)22 citazioni
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4Concorso retrospettivo; annullamento del primo giudizio8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ausstandsbegehren; mehrfache Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (leichter Fall); Willkür, rechtliches Gehör, Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung und Urteilspublikation etc.62 citazioni
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Lesioni personali colpose43 citazioni
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24 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.