Fatti

La Procura del Cantone di Soletta condannò il ricorrente con decreto penale del 22 marzo 2011 per più contravvenzioni alla legge sugli stupefacenti (LStup) a una multa di fr. 200.--. Il ricorrente propose opposizione.

Il Giudice di pace di Soletta-Lebern assolse il ricorrente il 7 settembre 2011 dall’accusa di più contravvenzioni alla LStup. Contro tale decisione la Procura propose appello.

Il Tribunale d’appello del Cantone di Soletta respinse il 8 maggio 2012 la domanda di ricusazione del ricorrente nei confronti del giudice istruttore e del cancelliere e la dichiarò inammissibile. Con sentenza del 10 maggio 2012 lo stesso Tribunale dichiarò il ricorrente colpevole di più contravvenzioni alla LStup (art. 19a cpv. 1 LStup) commesse dal 10 maggio al 3 agosto 2009. Tuttavia, non inflisse alcuna pena. Per il periodo dal febbraio 2009 al 9 maggio 2009, constatata la prescrizione, lo assolse.

Il Tribunale d’appello rimproverò al Giudice di pace un accertamento arbitrario del fatto e ritenne provato che il ricorrente, nel periodo dal 10 maggio al luglio 2009, acquistò e consumò cocaina per uso personale una volta al mese. Inoltre, il 3 agosto 2009 avrebbe compiuto atti preparatori per acquistare cocaina per uso personale per fr. 50.--.

Il ricorrente, con ricorso penale e in via subordinata con ricorso costituzionale, chiese l’annullamento della decisione dell’8 maggio 2012 e della sentenza del 10 maggio 2012, la conferma della sentenza del Giudice di pace del 7 settembre 2011 nonché la rimessione della causa al Tribunale d’appello per una nuova regolamentazione delle spese processuali e di parte. Chiese altresì l’effetto sospensivo del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale esaminò preliminarmente l’ammissibilità del ricorso. Rilevò che il ricorso penale comprende anche la censura di diritti costituzionali (art. 95 LTF), mentre non vi è spazio per il ricorso costituzionale subordinato (art. 113 LTF). Nuove richieste probatorie del ricorrente, come l’acquisizione degli atti amministrativi del Servizio di controllo dei veicoli a motore del Cantone di Soletta o degli atti del procedimento militare del DDPS, furono dichiarate inammissibili poiché non motivate dalla decisione della precedente istanza (art. 99 cpv. 1 LTF, art. 42 cpv. 2 LTF).

Sulla ricusazione del cancelliere: Il ricorrente eccepì la ricusazione del cancelliere [Y.] , il quale, in una conversazione telefonica con sua moglie, avrebbe parlato in modo denigratorio della vicenda. Il Tribunale federale precisò che la ricusazione va valutata in modo oggettivo e non può fondarsi su sensazioni soggettive. Poiché il cancelliere in questione non partecipò alla decisione e le condotte contestate si verificarono prima del suo incarico, non ricorreva un motivo di ricusazione. Inoltre, la precedente istanza non è tenuta a «decontaminare» le attività procedurali già svolte (art. 60 cpv. 1 CPP). Il richiamo alla prescrizione non costituisce apparenza di ricusazione, poiché spetta al giudice promuovere il procedimento. Non fu ravvisata alcuna violazione dell’art. 30 cpv. 1 Cost., dell’art. 32 cpv. 1 Cost. o dell’art. 6 n. 1 CEDU.

Sulla conduzione del procedimento da parte del Tribunale d’appello: Il ricorrente eccepì che il Tribunale d’appello avesse deciso la causa senza attendere il passaggio in giudicato della decisione interlocutoria dell’8 maggio 2012. Il Tribunale federale respinse tale censura, poiché i ricorsi avverso decisioni interlocutorie non hanno effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Inoltre, fu respinta la censura di violazione dell’art. 403 cpv. 1 CPP, poiché la precedente istanza aveva trattato correttamente in via formale l’appello della Procura. Quest’ultima aveva contestato la decisione di primo grado come arbitraria, ciò che costituiva una motivazione sufficiente. La verifica dell’arbitrarietà nel procedimento d’appello non è contestabile, poiché la precedente istanza non doveva sostituire le proprie valutazioni a quelle del giudice di primo grado, ma solo verificarne l’assenza di arbitrarietà (art. 398 cpv. 4 CPP, art. 97 cpv. 1 LTF).

Sulla conduzione di un procedimento d’appello scritto: Il ricorrente eccepì che il Tribunale d’appello avesse rinunciato al procedimento orale senza motivazione sufficiente, violando così il suo diritto a un’udienza pubblica e alla pronuncia pubblica della sentenza (art. 6 n. 1 CEDU, art. 30 cpv. 3 Cost.). Il Tribunale federale precisò che il procedimento d’appello è in linea di principio orale, ma che in casi eccezionali sono ammessi procedimenti scritti (art. 406 CPP). Nel caso di specie, oggetto del procedimento erano esclusivamente contravvenzioni e le questioni da esaminare erano di portata limitata. Inoltre, il ricorrente non aveva dedotto che l’udienza di primo grado non fosse stata…