Fatti

Il Tribunale superiore del Cantone Soletta con sentenza del 8 luglio 2008 in seconda istanza ha condannato il resistente 1 (X.) per plurime falsificazioni di documenti in sede d'ufficio (art. 317 CP) e per istigazione alla falsificazione di documenti (art. 251 CP) e lo ha assolto dall’accusa di ottenimento fraudolento di una falsa certificazione. Contro il resistente 2 (Y.) è stata pronunciata una condanna per falsificazione di documenti (art. 251 CP), mentre sono intervenuti proscioglimenti per ulteriori capi d’accusa. Entrambi i resistenti sono stati dispensati da pena, con riconoscimento al resistente 2 di una somma a titolo di riparazione pari a 2.000 CHF.

La Procura del Cantone Soletta ha proposto ricorso al Tribunale federale il 6 marzo 2009 chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna dei resistenti a pene proporzionate alla colpa. I resistenti e il Tribunale superiore del Cantone Soletta hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nei limiti in cui è stato esaminato.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l’applicazione dell’art. 52 CP da parte del giudice di merito, secondo cui ci si può astenere dalla pena qualora la colpa e le conseguenze del reato siano di scarsa entità. La ricorrente sosteneva che i fatti ascritti ai resistenti non potessero essere considerati reati di minima rilevanza, in particolare per la lesione della fiducia pubblica nell’integrità dei notai e dei revisori contabili, nonché per i motivi egoistici del resistente 1. Inoltre, la colpa non sarebbe di scarsa entità, poiché il resistente 1 aveva istigato un fiduciario al fine di occultare le proprie condotte di falsificazione.

Il giudice di merito ha invece valutato la colpa di entrambi i resistenti come lieve o al più lieve. Per il resistente 1, le false certificazioni in occasione della costituzione di una SA sono state ritenute non gravi, poiché non si era verificato alcun danno materiale né alcun vantaggio personale. Per il resistente 2, pur essendo stata riconosciuta la falsificazione di una conferma di revisione, nel raffronto con i casi tipici di falsificazione di documenti è stata considerata di entità al più lieve. Entrambi i resistenti godevano di una reputazione immacolata e la lunga durata del procedimento (oltre 12 anni) nonché le conseguenze professionali e personali ad esso correlate sono state valutate in senso attenuante.

Il Tribunale federale ha confermato che il giudice di merito dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’applicazione dell’art. 52 CP, che può essere sindacato solo in caso di errori evidenti o abuso. Il giudice di merito avrebbe correttamente applicato i presupposti per l’astensione dalla pena: la scarsa entità della colpa e delle conseguenze del reato devono essere valutate cumulativamente, tenendo conto anche di componenti soggettive quali la posizione professionale, le condizioni personali e il comportamento successivo al reato. L’elevata sensibilità alla pena dei resistenti – in particolare la minaccia di cancellazione dall’albo degli avvocati per il resistente 1 (art. 366 cpv. 2 lett. b CP in combinato disposto con art. 8 cpv. 1 lett. b LLCA) –…