Art. 317 CP

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
    · 06/06/2005 · 43 citazioni Riassunto
  2. 2
    Falsità ideologica commessa nell'esercizio di funzioni pubbliche
    · 14/07/1995 · 37 citazioni Riassunto
  3. 3
    Concorso
    · 21/06/1991 · 32 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 110 n. 5, art. 317 CP
    · 25/05/1987 · 23 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 21/06/1974 · 18 citazioni Riassunto
  6. 6
    1. L'art. 317 CP è una disposizione speciale, che prevale sugli art. 251 sgg
    · 27/10/1955 · 17 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Sich-bestechen-Lassen, Vorteilsannahme, ungetreue Amtsführung, Urkundenfälschung; Strafzumessung
    · 21/08/2009 · 10 citazioni de Riassunto
  • Sich-bestechen-Lassen, mehrfache ungetreue Amtsführung, Urkundenfälschung; Strafzumessung
    · 21/08/2009 · 10 citazioni de Riassunto
  • Autorizzazione all'apertura di un'istruttoria penale
    · 16/04/2019 · 8 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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