Art. 317 CP
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari43 citazioni
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2Falsità ideologica commessa nell'esercizio di funzioni pubbliche37 citazioni
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3Concorso32 citazioni
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4Art. 110 n. 5, art. 317 CP23 citazioni
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518 citazioni
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61. L'art. 317 CP è una disposizione speciale, che prevale sugli art. 251 sgg17 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sich-bestechen-Lassen, Vorteilsannahme, ungetreue Amtsführung, Urkundenfälschung; Strafzumessung10 citazioni
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Sich-bestechen-Lassen, mehrfache ungetreue Amtsführung, Urkundenfälschung; Strafzumessung10 citazioni
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Autorizzazione all'apertura di un'istruttoria penale8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.