Fatti
Parti coinvolte : Il ricorrente (un gestore di portafoglio immobiliare) contro LNA Bundesanwaltschaft svizzera e LNA SUVA.
Tribunali : Tribunale federale, divisione delle cause penali.
Data : 21 agosto 2009.
Fatti principali : Il ricorrente, gestore di portafoglio immobiliare per LNA SUVA, è stato accusato di accettazione di un vantaggio (Art. 322sexies CP) e di corruzione passiva (Art. 322quater CP). Ha ricevuto vantaggi non dovuti (una somma di denaro e un orologio Rolex) in relazione alla vendita di una proprietà. Il ricorrente ha sostenuto di non essere un pubblico ufficiale ai sensi dell'Art. 110 al. 3 CP e che i vantaggi erano premi e non incentivi futuri.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato LNA nozione di pubblico ufficiale ai sensi dell'Art. 110 al. 3 CP. Ha concluso che LNA nozione penale di pubblico ufficiale include non solo i pubblici ufficiali in senso organico, ma anche coloro che esercitano funzioni pubbliche. LNA SUVA, in quanto istituzione di diritto pubblico federale, esercita compiti pubblici, e quindi, i suoi dipendenti, inclusi il ricorrente in qualità di gestore di portafoglio immobiliare, sono considerati pubblici ufficiali ai sensi del diritto penale.
In merito all'accettazione di un vantaggio (Art. 322sexies CP), il Tribunale ha sottolineato che il vantaggio deve essere legato alla funzione ufficiale e deve essere idoneo a influenzare il comportamento futuro del pubblico ufficiale. I semplici premi non rientrano in questa disposizione. Il Tribunale ha notato che i vantaggi ricevuti dal ricorrente erano…