Fatti
Il predecessore giuridico della cooperativa B. (locatore) ha disdetto il contratto di locazione con la A. SA (conduttore) per un locale commerciale con effetto al 31 dicembre 2016 in data 21 novembre 2013. Il locatore ha motivato la disdetta affermando che sarebbe stato indetto un concorso di architettura e che sarebbero state esaminate diverse possibilità di utilizzo, riservandosi come proprietario dell'immobile tutte le opzioni per il "progetto di costruzione complessivo".
Il conduttore ha proposto un'azione chiedendo di dichiarare nulla la disdetta, in subordine di annullarla come abusiva e in ulteriore subordine di prorogare il rapporto di locazione per la durata massima di sei anni. Il Tribunale regionale dell'Oberland e il Tribunale superiore del Cantone di Berna hanno respinto l'azione.
Con ricorso in materia civile, il conduttore ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale superiore e di dichiarare inefficace la disdetta, in subordine di annullarla come abusiva.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la disdetta del contratto di locazione in vista di lavori di ristrutturazione o risanamento complessivi che limitano notevolmente l'ulteriore utilizzo dell'oggetto locato non viola il principio di buona fede. Tuttavia, la validità di tale disdetta presuppone che al momento della disdetta il locatore disponga di un progetto…