Fatti

A.A. (nato nel 1969) e B.A. (nata nel 1973) si erano sposati il 12 novembre 2004 a Zofingen. Il 12 novembre 2013, A.A. ha presentato la domanda di divorzio presso il Tribunale distrettuale di Zofingen. Con decisione del 9 febbraio 2015, il Tribunale distrettuale ha stabilito l'indigenza processuale di B.A. e ha obbligato A.A. a pagare alla moglie un anticipo delle spese processuali di Fr. 8'000.- per il procedimento di divorzio.

Il 29 giugno 2018, il Tribunale distrettuale di Zofingen ha pronunciato il divorzio. A.A. ha presentato ricorso al Tribunale cantonale dell'Argovia. Il Tribunale cantonale ha accolto parzialmente il ricorso e respinto il resto.

A.A. (ricorrente) si rivolge al Tribunale federale e chiede, tra l'altro, il rimborso dell'anticipo delle spese processuali di Fr. 8'000.- alla controparte.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'anticipo delle spese processuali (provisio ad litem) è un pagamento provvisorio di un coniuge all'altro. Il coniuge che ha versato l'anticipo può in linea di principio chiederne il rimborso o la compensazione con eventuali controcrediti del coniuge in materia di regime patrimoniale e/o di procedura civile.

Tuttavia, il rimborso integrale dell'anticipo delle spese processuali può apparire iniquo (art. 4 CC) nel caso concreto. L'equità di esonerare…