Fatti

Il caso riguarda un uomo che dal 1963 al 1967 ha lavorato come apprendista elettricista presso un'azienda ed è stato esposto all'amianto senza protezione. Nel dicembre 2005 gli è stato diagnosticato un mesotelioma maligno, che egli riconduce all'esposizione all'amianto di allora. Nel luglio 2006 ha presentato una richiesta di assistenza alle vittime (indennizzo e riparazione morale), respinta dall'ufficio cantonale di assistenza alle vittime in quanto il presunto reato era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge sull'assistenza alle vittime il 1° gennaio 1993. La vedova ed erede universale del defunto ha presentato ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso afferma che nei reati colposi con esito differito nel tempo, per la sfera di applicazione temporale della legge sull'assistenza alle vittime, non è determinante solo la condotta negligente, ma l'insorgere dell'evento costitutivo del reato. Il reato è quindi da considerarsi "commesso" al momento dell'insorgere dell'evento, ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 dell'ordinanza sull'assistenza alle vittime.

Il Tribunale federale motiva questa interpretazione con l'approccio incentrato sulla vittima del diritto sull'assistenza alle vittime. A differenza del diritto penale, dove le norme sulla prescrizione sono più orientate all'autore, nel diritto sull'assistenza alle vittime la vittima deve essere al…