Fatti
L'appellante, che si considera vittima di una presunta truffa denunciata dalla procura, ha presentato ricorso penale contro la sentenza di primo grado. Il tribunale di primo grado aveva assolto la controparte 1 dall'accusa di truffa e di conseguenza non era entrato nel merito della richiesta di risarcimento danni dell'appellante.
L'appellante sostiene di essere legittimato a presentare ricorso penale sia sul punto della colpevolezza penale che su quello civile, in qualità di vittima. Egli argomenta che il suo caso si differenzia da quello di cui al DTF 133 IV 228, in quanto qui si tratta di un'assoluzione e non di una sospensione del procedimento, e che il diniego della sua legittimazione a ricorrere violerebbe il principio di uguaglianza giuridica e il diritto a un giusto processo.
Legge
Il Tribunale federale conferma che la vittima, che non è una vittima ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime, non è legittimata a presentare ricorso penale sul punto della colpevolezza penale. Ciò risulta dalla genesi e dal testo dell'art. 81 cpv. 1 LTF, che sostanzialmente riprende la precedente disciplina di cui all'art. 270 CPP nella versione del 23 giugno 2000.
Il Tribunale federale spiega che la vittima, in mancanza di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non è legittimata a presentare ricorso penale sul punto della colpevolezza, in quanto il diritto penale spetta esclusivamente allo Stato. Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di un'assoluzione o di una sospensione del procedimento.
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