Art. 73 CP
Assegnamenti al danneggiato
1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
- a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
- b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c. le pretese di risarcimento;
- d. l’importo della cauzione preventiva prestata.
2 Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assegnamento al danneggiato dei beni confiscati in seguito a reati contro interessi individuali, segnatamente la proprietà e il patrimonio; legittimazione attiva dell'assicuratore che ha risarcito il danneggiato26 citazioni
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2Legittimazione a ricorrere in materia penale13 citazioni
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3Ordine di esecuzione, 12 anni dopo la sentenza penale, di una pena privativa della libertà sospesa in favore di un trattamento ambulatoriale; principio della celerità13 citazioni
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4Azione civile, pretesa di risarcimento del danno derivante dal riciclaggio di denaro12 citazioni
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56 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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26 citazioni30/09/2016 · 26 citazioni de
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18 citazioni
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Einziehung16 citazioni
Ultime sentenze del TF
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