Fatti

Il ricorrente [X.] è stato dichiarato non colpevole dal Tribunale distrettuale di Bülach per tentato incendio doloso ai sensi dell'art. 221 cpv. 2 e 3 CP in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 CP, nonché per danneggiamento ai sensi dell'art. 144 cpv. 1 CP. Il tribunale ha ordinato una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 CP. Nel procedimento di appello, [X.] ha chiesto che il suo comportamento del 17 settembre 2010 integrasse solo il reato di tentato incendio doloso ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP e che venisse ordinata una misura ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP. Tuttavia, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato la sentenza del Tribunale distrettuale. [X.] ha successivamente presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo di essere assolto dall'accusa di tentato incendio doloso qualificato e di essere condannato solo per tentato incendio doloso ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 CP. Inoltre, ha chiesto di revocare l'ordinanza della misura stazionaria e di ordinare invece una misura ambulatoriale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha concluso che l'assunzione di un tentato incendio doloso qualificato ai sensi dell'art. 221 cpv. 2 e 3 CP da parte delle istanze precedenti non è contestabile. Il comportamento del ricorrente, che inizialmente ha causato una fiammata e successivamente un incendio intenso con forte sviluppo di calore e fiamme fino a 20 centimetri di altezza, ha creato il pericolo astratto dello scoppio di un incendio incontrollabile, di cui il ricorrente…