Fatti

Parti: Procuratura generale del Cantone di Zurigo (ricorrente) contro X. (opponente)

Tribunale: Tribunale federale, Sezione penale

Data: 28 settembre 2016

Fatti:

  • Il 17 settembre 2013, X., nato nel 1990, conobbe "Sabrina", presumibilmente di 14 anni, sotto il pseudonimo "student_bs" nella chatroom "Chatmania".
  • X. comunicò con "Sabrina", scambiando indirizzi email, foto e SMS, avviando atti sessuali.
  • Il 25 settembre 2013, X. si recò al punto d'incontro concordato alla stazione centrale di Zurigo, dove incontrò agenti di polizia che si identificarono come tali.
  • Nel corso dell'indagine penale, furono sequestrati diversi supporti di dati con materiale pornografico.
  • Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo condannò X. per pornografia multipla, in parte tentata, ma lo assolse dall'accusa di atti sessuali tentati con minori.
  • Sia la Procuratura generale che X. presentarono ricorso al Tribunale federale.

Questione giuridica: Se la partecipazione poliziesca nascosta alla comunicazione nei forum di chat su Internet costituisca un'indagine nascosta soggetta a autorizzazione ai sensi dell'art. 285a CPP o una ricerca nascosta non soggetta a autorizzazione ai sensi dell'art. 298a CPP.

Legge

Il Tribunale federale esamina dapprima le basi legali e i criteri concettuali dell'indagine nascosta e della ricerca nascosta nella CPP attualmente in vigore. Stabilisce che un'indagine nascosta ai sensi dell'art. 285a CPP richiede una leggenda documentata e la creazione di un rapporto di fiducia. Una ricerca nascosta ai sensi dell'art. 298a CPP, invece, non richiede una leggenda documentata ed è orientata a interventi più brevi.

Nel caso in esame, manca una leggenda documentata, poiché "Sabrina" è apparsa solo con uno pseudonimo e con semplici bugie. Inoltre, non è stato creato un rapporto di fiducia ai sensi dell'art. 285a CPP, poiché la comunicazione era orientata all'avvio di un contatto sessuale e non esisteva un contatto personale. Anche…