Fatti
Il ricorrente 1 ([A.] ) era unico membro del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza della [G. SA] , che operava come intermediaria di investimenti in private equity. Insieme a [H.] (terzo resistente) gestiva gli affari della società, la quale, a partire dal 2008, si limitava a intermediarie azioni della [I. SA] . L’attività di intermediazione veniva svolta senza la necessaria autorizzazione della FINMA e con raggiri degli investitori in merito alla valutazione dell’impresa, alla compagine azionaria della [I. SA] , alla disponibilità delle azioni nonché all’entità delle commissioni. Tra il 2008 e il 2016 vennero reclutati almeno 203 investitori che sottoscrissero contratti di partecipazione per un totale di 8’214’209 azioni per un valore di almeno EUR 72’495’656.--. La [G. SA] percepiva commissioni pari in media al 23,8 % degli importi investiti. La società faceva parte di un gruppo che comprendeva la [J.] Ltd., la [L.] Corp. e la [M. AG] /GmbH, collegate tra loro da vincoli personali, organizzativi ed economici.
Il 15 agosto 2019 il Tribunale distrettuale di Zurigo condannava [A.] e [H.] per esercizio dell’attività senza autorizzazione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA e per più violazioni della LCSl. [A.] veniva condannato a una pena detentiva parzialmente condizionale di 27 mesi, [H.] a una pena detentiva condizionale di 24 mesi. Venivano inoltre disposte la confisca di beni patrimoniali nonché richieste di risarcimento pari a fr. 2,7 mio. ([A.] ) e fr. 1,7 mio. ([H.] ). L’Obergericht del Cantone di Zurigo confermava sostanzialmente la sentenza, riduceva la pena detentiva per [A.] a 24 mesi e rinviava le pretese di risarcimento dei querelanti privati al giudizio civile. Contro tale sentenza ricorrevano in LTF [A.] nonché diversi querelanti privati.
Legge
1. Ammissibilità dei ricorsi Il Tribunale federale esaminava l’ammissibilità dei ricorsi in materia penale ai sensi dell’art. 81 LTF. I ricorrenti 2-6, in qualità di querelanti privati nel procedimento cantonale, avevano un interesse giuridicamente protetto all’annullamento del rinvio delle loro pretese di risarcimento al giudizio civile. Il ricorrente 1 era parimenti legittimato a ricorrere poiché leso dalle misure impugnate. I ricorsi venivano dichiarati ammissibili.
2. Confisca di beni patrimoniali Il ricorrente 1 contestava che la precedente istanza non avesse sufficientemente accertato il nesso causale tra i reati e i beni confiscati. Il Tribunale federale confermava che, ai fini della confisca ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP, è necessario un nesso causale naturale, che tuttavia non deve necessariamente essere diretto e immediato. È sufficiente che i beni patrimoniali derivino indirettamente dal reato o ne costituiscano il surrogato. Tuttavia, la precedente istanza avrebbe dovuto accertare se i flussi patrimoniali si sarebbero verificati anche in caso di comportamento alternativo lecito. Poiché tale accertamento non era stato effettuato in modo sufficiente, la sentenza veniva annullata sotto questo profilo e la causa rinviata per una nuova valutazione. Si sottolineava che il grado di prova della probabilità prevalente è applicabile, in particolare in presenza di un numero elevato di danneggiati.
3. Richiesta di risarcimento La richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 71 CP è sussidiaria alla confisca e soggiace alle medesime condizioni. Il ricorrente 1 sosteneva che la richiesta di risarcimento di fr. 2,7 mio. ostacolasse la sua reintegrazione. Il Tribunale federale confermava che la precedente istanza non aveva tenuto sufficientemente conto della situazione finanziaria del ricorrente 1. Sebbene al giudice del merito spetti un ampio margine di discrezionalità, devono essere considerati tutti gli aspetti essenziali, in particolare la situazione debitoria. Poiché ciò non era stato fatto, anche la richiesta di risarcimento veniva annullata e la causa rinviata per una nuova valutazione.
4. Rinvio delle pretese civili al giudizio…