Fatti
La procura del Cantone di San Gallo ha avviato un procedimento penale contro [A.] per violazione delle misure di contrasto alla pandemia di coronavirus. Il 6 marzo 2021, la polizia cantonale di San Gallo ha controllato un ristorante a [V.] e ha constatato che si stava svolgendo un evento con circa 90 persone. [A.] , che aveva partecipato all'evento, è stato sottoposto a sequestro di una somma di denaro contante di Fr. 785.--. La procura ha disposto il sequestro di tale importo in denaro, in quanto vi era il sospetto che [A.] lo avesse ottenuto come colletta per una prestazione durante l'evento vietato. [A.] ha presentato reclamo contro l'ordine di sequestro alla camera d'accusa del Cantone di San Gallo. Quest'ultima ha respinto il reclamo per quanto riguardava il sequestro. Contro questa decisione della camera d'accusa è stato presentato il presente ricorso in materia penale al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale constata innanzitutto che il sequestro di un bene o di un valore patrimoniale comporta un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e può quindi essere giudicato dal Tribunale federale.
Per giustificare il sequestro, il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 263 cpv. 1 lett. d CPP, i valori patrimoniali di una persona imputata possono essere sequestrati se devono essere confiscati. Il fondamento giuridico sostanziale è costituito dagli art. 70 segg. CP, in base ai quali i valori patrimoniali ottenuti mediante un reato possono essere confiscati.
Il Tribunale federale ritiene che siano soddisfatte le condizioni per il sequestro. L'evento svoltosi il 6 marzo 2021 nel ristorante [U.] era, secondo le constatazioni dell'istanza precedente, una festa con circa 90 partecipanti e quindi un evento vietato ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 dell'allora vigente Ordinanza COVID-19 situazione…