Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
La Procura superiore del Cantone Zurigo (ricorrente nel procedimento 6B_825/2019) e il ricorrente [A.] (poliziotto della Polizia urbana di Zurigo, ricorrente nel procedimento 6B_845/2019) hanno impugnato la sentenza dell’Obergericht del Cantone Zurigo del 7 marzo 2019, che ha condannato il ricorrente per più violazioni del segreto d’ufficio (art. 320 CP) e corruzione (art. 322quater CP) a una pena pecuniaria condizionale di 160 aliquote giornaliere da fr. 120.--, assolvendolo invece dall’accusa di più abusi d’ufficio (art. 312 CP).
Fatto:
Il ricorrente, poliziotto della Polizia urbana di Zurigo, è stato accusato di aver violato più volte i propri doveri di servizio:
- Capo d’imputazione 1.1: Accesso al sistema informativo della polizia (POLIS) senza motivo di servizio e comunicazione dell’informazione a [B.] secondo cui non risultavano annotazioni su [D.] , nonché richiesta di favori sessuali in cambio.
- Capo d’imputazione 1.2: Comunicazione a una persona privata dell’avvenuto scasso in un bar e del fatto che, in qualità di tirocinante dell’Istituto di medicina forense, avesse repertato le tracce, nonostante la persona fosse già a conoscenza dello scasso.
- Capo d’imputazione 1.4: Accesso al POLIS senza motivo di servizio per ottenere il numero di telefono e la professione di [E.F.] e comunicazione di tali dati a [C.] , in cambio di favori sessuali.
- Capo d’imputazione 1.5: Detenzione di due filmati con pornografia vietata (archiviato dal Tribunale distrettuale di Zurigo).
Il Tribunale distrettuale di Zurigo in primo grado ha assolto parzialmente il ricorrente e lo ha condannato per violazione del segreto d’ufficio (capi d’imputazione 1.1, 1.2 e 1.4) e corruzione (capo d’imputazione 1.4) a una pena pecuniaria condizionale. L’Obergericht del Cantone Zurigo ha confermato tale sentenza in secondo grado, ma ha revocato l’archiviazione del procedimento relativo al capo d’imputazione 1.3 (favori sessuali in cambio dell’accesso al POLIS) e assolto il ricorrente dall’accusa di abuso d’ufficio.
Ricorsi:
La Procura superiore ha censurato le assoluzioni dall’accusa di più abusi d’ufficio e ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio alla sede di merito (6B_825/2019). Il ricorrente ha impugnato la condanna per violazione del segreto d’ufficio e corruzione chiedendo la propria assoluzione e un indennizzo (6B_845/2019).
Legge
1. Valutazione delle prove e utilizzabilità dell’estrazione dei dati:
Il Tribunale federale ha confermato la valutazione della sede precedente secondo cui la seconda estrazione dei dati dal telefono cellulare sequestrato del ricorrente – in particolare il recupero di dati cancellati – non costituiva una nuova misura coercitiva ai sensi dell’art. 246 CPP. Si trattava piuttosto di una nuova analisi di mezzi di prova già sequestrati, per la quale non erano necessari un nuovo mandato di perquisizione né il consenso del ricorrente. La procura era legittimata a riesaminare i dati già acquisiti, in particolare poiché la prima estrazione era avvenuta legittimamente e i dati erano memorizzati su un hard disk sequestrato. La visualizzazione di dati cancellati non ha dato luogo a una nuova trasmissione e non ha costituito un’intercettazione delle telecomunicazioni (artt. 269 ss. CPP), poiché la comunicazione era già conclusa. La sede precedente aveva inoltre informato sufficientemente il ricorrente del suo diritto alla sigillatura, motivo per cui le prove erano utilizzabili.
2. Violazione del segreto d’ufficio (art. 320 CP):
Il Tribunale federale ha confermato la condanna del ricorrente per più violazioni del segreto d’ufficio nei capi d’imputazione 1.1, 1.2 e 1.4. La comunicazione di informazioni tratte dal POLIS a terzi senza motivo di servizio e senza autorizzazione costituiva una rivelazione di segreti affidati al ricorrente o da lui appresi nell’esercizio delle sue funzioni. Le informazioni interessate – come l’assenza di annotazioni su una persona nel POLIS o la partecipazione al repertamento di tracce – non erano di pubblico dominio né generalmente accessibili e pertanto soggette a tutela penale del segreto. Il ricorrente ha agito con dolo eventuale, poiché era consapevole del carattere segreto delle informazioni e le ha comunque divulgate. Non ricorreva alcuna causa di giustificazione, in particolare il ricorrente non poteva avvalersi del principio cantonale di pubblicità (IDG/ZH), poiché il regolamento POLIS e la normativa sulla protezione dei dati prevedevano chiare limitazioni all’obbligo di segretezza.
3. Corruzione (art. 322quater CP):
È stata confermata la condanna per corruzione nel capo d’imputazione 1.4. Il ricorrente aveva richiesto a [C.] favori sessuali in cambio della comunicazione di dati POLIS. Tale richiesta costituiva un vantaggio indebito ai sensi dell’art. 322quater CP, poiché collegato a un comportamento contrario ai doveri (violazione del segreto d’ufficio). La fattispecie comprende anche…