Fatti
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha condannato con sentenza del 5 maggio 2000 diversi imputati per vari reati, tra cui appropriazione indebita qualificata, riciclaggio di denaro, soppressione di documenti e gestione infedele. I fatti riguardavano operazioni manipolate su titoli, in cui sono stati danneggiati i clienti della Banca Beta (oggi Banca Delta) e della Banca Alpha (oggi Banca Gamma). I ricorrenti in opposizione avevano indebitamente appropriato valori patrimoniali attraverso manipolazioni dei corsi e distrazione di differenziali.
Il Tribunale superiore ha assolto gli imputati dal capo di appropriazione indebita qualificata a danno delle banche, poiché i soggetti danneggiati erano in via principale i clienti delle banche. Ha confiscato i valori patrimoniali sequestrati a favore dello Stato e ha rimesso le pretese risarcitorie delle banche alla via civile. La Banca Delta e la Banca Gamma hanno proposto ricorsi di nullità federali avverso tali decisioni.
Legge
1. Ammissibilità dei ricorsi di nullità Le ricorrenti sono legittimate a proporre il ricorso di nullità in qualità di successore a titolo particolare delle banche danneggiate, avendo partecipato al procedimento penale e fatto valere le proprie pretese risarcitorie in via adesiva. Esse sostengono di essere state danneggiate direttamente dalle condotte, ciò che il Tribunale federale ritiene sufficiente per la legittimazione al ricorso (cfr. DTF 122 II 211 consid. 3c).
2. Appropriazione indebita qualificata a danno delle banche Il giudice di merito ha ritenuto i soggetti danneggiati in via principale nei clienti delle banche, poiché i valori patrimoniali appartenevano economicamente a questi ultimi. Il Tribunale federale conferma tale orientamento: le banche detenevano i fondi e i titoli dei clienti in proprietà formale, ma economicamente tali beni erano di terzi. Gli autori si sono appropriati indebitamente di differenziali derivanti dai patrimoni dei clienti. Non ricorre pertanto appropriazione indebita a danno delle banche, poiché queste ultime non sono state danneggiate direttamente, ma solo indirettamente in virtù dell’obbligo di restituzione nei confronti dei clienti.
3. Confisca dei valori patrimoniali sequestrati Il giudice di merito ha confiscato i valori patrimoniali sequestrati a favore dello Stato, non potendo questi essere attribuiti direttamente alle banche. Il Tribunale federale conferma tale decisione: l’art. 59 n. 1 cpv. 1 CP prevede un’attribuzione diretta solo se i valori patrimoniali provengono…