Fatti

Il caso concerne una lite tra due soci, A e B, in una società di formaggio. B ha depositato una denuncia penale contro A per gestione infedele, truffa, abuso di fiducia e falso nei titoli. Il Ministero pubblico ha aperto un'istruttoria penale e ha designato due periti, C e D, per analizzare la gestione della società.

Durante l'udienza, B ha dichiarato di conoscere il perito C da anni e che questi l'aveva messa in guardia sulle difficoltà della società. A ha chiesto la ricusazione del perito C e il ritiro del dossier della perizia, ma il Tribunale di polizia ha respinto queste richieste.

A ha successivamente presentato un ricorso in materia penale contro la decisione del Tribunale di polizia, chiedendo la ricusazione del perito C e il ritiro degli atti di procedura ai quali il perito aveva partecipato. La Camera dei ricorsi penali ha ammesso la richiesta di ricusazione del perito C, ma ha limitato il ritiro degli atti di procedura al rapporto di perizia del 4 settembre 2014.

A ha successivamente presentato un ricorso in materia penale contro la decisione della Camera dei ricorsi penali, chiedendo il ritiro di diversi altri atti di procedura. Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, per mancanza di pregiudizio irreparabile.

Legge

Il Tribunale federale ha considerato che la decisione impugnata non statuiva che sulle conseguenze dell'ammissione della richiesta di ricusazione, e non sulla ricusazione stessa. Di conseguenza, il ricorso poteva essere esaminato solo sotto il profilo dell'art. 93 al. 1 lett. a LTF, che richiede la dimostrazione di un pregiudizio irreparabile.

Il Tribunale federale ha anche considerato che l'art. 60 al. 1 CPP consente di chiedere l'annullamento e la ripetizione degli atti di procedura ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi, ma che questa richiesta deve essere presentata al più tardi cinque giorni dopo che la parte in questione ha avuto conoscenza della decisione di ricusazione.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un…