Fatti

Parti e gradi di giudizio:

La Procura generale del Cantone Zurigo (ricorrente) impugnava le sentenze del Tribunale distrettuale di Bülach (sentenza di primo grado del 15 luglio 2014) e del Tribunale superiore del Cantone Zurigo (sentenza di secondo grado del 28 gennaio 2016). Le parti resistenti erano X. (resistente 1), Y. (resistente 2) e Z. (resistente 3).

Fatto:

Le parti resistenti erano state condannate in primo grado per diversi reati, tra cui frode (art. 146 cpv. 1 CP) e complicità in frode (art. 146 cpv. 1 CP in combinato disposto con art. 25 CP). Il Tribunale distrettuale di Bülach aveva condannato X. a una pena detentiva di 34 mesi (in parte condizionale) e [Y.] e [Z.] a pene pecuniarie. Il Tribunale superiore di Zurigo, in secondo grado, aveva dichiarato X. colpevole di corruzione privata passiva (art. 4a cpv. 1 lett. b LCSl in combinato disposto con art. 23 LCSl) e aveva assolto [Y.] e Z. La Procura generale chiedeva, con il ricorso, di condannare [Y.] e [Z.] per corruzione privata attiva (art. 4a cpv. 1 lett. a LCSl in combinato disposto con art. 23 LCSl).

Punto controverso principale: La ricorrente sosteneva che il Tribunale superiore di Zurigo avesse violato il divieto di reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), poiché aveva assolto [Y.] e [Z.] dall’accusa di corruzione privata attiva argomentando che una condanna come responsabili principali avrebbe costituito una modifica sfavorevole rispetto alla condanna di primo grado per complicità in frode.

Legge

1. Verifica del divieto di reformatio in peius Il tribunale ha esaminato se la qualificazione del fatto dei resistenti 2 e 3 da complicità in frode (delitto) a responsabilità principale di corruzione privata attiva (reato) costituisse una modifica sfavorevole ai sensi dell’art. 391 cpv. 2 CPP. Il divieto di reformatio in peius vieta una decisione più sfavorevole per il ricorrente nel giudizio di impugnazione, qualora solo questi abbia proposto il gravame.

2. Distinzione tra delitto e reato Il tribunale ha richiamato la definizione dell’art. 10 CP: i delitti sono fatti punibili con una pena detentiva superiore a tre anni, mentre i reati sono punibili con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La frode (art. 146 CP) è un delitto, mentre la corruzione privata attiva (art. 4a LCSl) è un reato. La complicità in un delitto, pur con attenuazione della pena, rimane un delitto e pertanto è più grave di un reato in responsabilità principale.

3. Nessuna modifica sfavorevole Il tribunale ha chiarito che una condanna come responsabili principali di corruzione privata attiva non costituisce una modifica sfavorevole rispetto alla condanna di primo grado per complicità in frode. Sebbene la responsabilità principale sia più grave della complicità, ciò vale…