Fatti
La ricorrente, una persona responsabile della pubblicità presso la società A. AG, ha dato l'incarico di redigere vari articoli sul medicinale per la dermatite atopica "B." per la stampa profana. Gli articoli sono stati approvati dalla ricorrente e pubblicati su riviste e giornali, con menzione esplicita del marchio del medicinale soggetto a prescrizione. L'istanza precedente ha condannato la ricorrente per violazione intenzionale colposa del divieto di pubblicità al pubblico per medicinali soggetti a prescrizione ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LATer in combinato disposto con l'art. 14 OPuM e l'art. 87 cpv. 1 lett. b LATer.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la condanna della ricorrente per dolo eventuale. Ha affermato che il divieto di pubblicità al pubblico per medicinali soggetti a prescrizione serve all'interesse pubblico della tutela della salute, al fine di evitare che i pazienti mettano sotto pressione i medici affinché prescrivano il preparato pubblicizzato o che i profani assumano tali medicinali autonomamente. Considerato il know-how della ricorrente, l'evidente effetto pubblicitario oggettivo degli articoli, l'elevata…