Art. 1 OPuM
Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la pubblicità destinata al pubblico e professionale dei medicamenti pronti per l’uso della medicina umana e veterinaria.
1bis Essa si applica per analogia anche alla pubblicità professionale e alla pubblicità destinata al pubblico di espianti standardizzati di cui all’articolo 2 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
2 Non si applica:
- a. all’imballaggio e all’informazione relativi al medicamento;
- b. ai cataloghi per la vendita e ai listini prezzi, se non contengono dati medici sui medicamenti;
- c. alle informazioni di carattere generale sulla salute o su malattie, se non si riferiscono direttamente o indirettamente a medicamenti determinati.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Base legale di questa disposizione d'ordinanza; criteri determinanti per giudicare quando si è in presenza di pubblicità (illecita) e relative misure amministrative.19 citazioni
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2Modifica delle informazioni riguardanti lo Spedifen® destinate a professionisti7 citazioni
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3Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM); questione di un'esclusione dalla concorrenza3 citazioni
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4Divieto della pubblicità destinata al pubblico per medicamenti che possono essere dispensati solo su prescrizione medica: ratio legis e elemento soggettivo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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21 citazioni10/08/2006 · 21 citazioni de
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Art. 32 Abs. 2 lit. a HMG (Verbot der "LoveCard")12 citazioni
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.