Art. 1 OPuM

Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la pubblicità destinata al pubblico e professionale dei medicamenti pronti per l’uso della medicina umana e veterinaria.
1bis Essa si applica per analogia anche alla pubblicità professionale e alla pubblicità destinata al pubblico di espianti standardizzati di cui all’articolo 2 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
2 Non si applica:
  1. a. all’imballaggio e all’informazione relativi al medicamento;
  2. b. ai cataloghi per la vendita e ai listini prezzi, se non contengono dati medici sui medicamenti;
  3. c. alle informazioni di carattere generale sulla salute o su malattie, se non si riferiscono direttamente o indirettamente a medicamenti determinati.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Base legale di questa disposizione d'ordinanza; criteri determinanti per giudicare quando si è in presenza di pubblicità (illecita) e relative misure amministrative.
    · 14/01/2003 · 19 citazioni Riassunto
  2. 2
    Modifica delle informazioni riguardanti lo Spedifen® destinate a professionisti
    · 18/01/2010 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM); questione di un'esclusione dalla concorrenza
    · 28/01/2015 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Divieto della pubblicità destinata al pubblico per medicamenti che possono essere dispensati solo su prescrizione medica: ratio legis e elemento soggettivo
    · 09/07/2007 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.