Art. 2 OPuM

Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
  1. a. pubblicità dei medicamenti: tutte le forme di informazione, la prospezione del mercato e la creazione di incentivi che hanno come obiettivo di influire sulla prescrizione, la dispensazione, la vendita, il consumo o l’impiego di medicamenti;
  2. b. pubblicità destinata al pubblico: la pubblicità dei medicamenti che si rivolge al pubblico;
  3. c. pubblicità professionale: pubblicità dei medicamenti che si rivolge al personale specializzato autorizzato alla prescrizione, alla dispensazione o all’impiego professionale di medicamenti sotto la propria responsabilità.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Base legale di questa disposizione d'ordinanza; criteri determinanti per giudicare quando si è in presenza di pubblicità (illecita) e relative misure amministrative.
    · 14/01/2003 · 18 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM); questione di un'esclusione dalla concorrenza
    · 28/01/2015 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Divieto della pubblicità destinata al pubblico per medicamenti che possono essere dispensati solo su prescrizione medica: ratio legis e elemento soggettivo
    · 09/07/2007 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)
    · 07/07/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.