Art. 2 OPuM
Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a. pubblicità dei medicamenti: tutte le forme di informazione, la prospezione del mercato e la creazione di incentivi che hanno come obiettivo di influire sulla prescrizione, la dispensazione, la vendita, il consumo o l’impiego di medicamenti;
- b. pubblicità destinata al pubblico: la pubblicità dei medicamenti che si rivolge al pubblico;
- c. pubblicità professionale: pubblicità dei medicamenti che si rivolge al personale specializzato autorizzato alla prescrizione, alla dispensazione o all’impiego professionale di medicamenti sotto la propria responsabilità.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Base legale di questa disposizione d'ordinanza; criteri determinanti per giudicare quando si è in presenza di pubblicità (illecita) e relative misure amministrative.18 citazioni
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2Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM); questione di un'esclusione dalla concorrenza3 citazioni
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3Divieto della pubblicità destinata al pubblico per medicamenti che possono essere dispensati solo su prescrizione medica: ratio legis e elemento soggettivo1 citazioni
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4Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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24 citazioni10/08/2006 · 24 citazioni de
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9 citazioni
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9 citazioni13/06/2007 · 9 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.