Fatti
Il caso riguarda l'accusa di sottrazione di minorenni ai sensi dell'art. 220 CP contro M.S. M.S. aveva portato i due figli comuni in vacanza in Egitto con il consenso della moglie R.S., titolare della potestà genitoriale. Scaduto il periodo di vacanza concordato, M.S. è tornato a Zurigo senza i figli e ha dichiarato alla moglie che i bambini sarebbero rimasti al Cairo e avrebbero frequentato la scuola lì. Nonostante le ripetute richieste di R.S. di restituire i figli, M.S. non lo ha fatto.
Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato M.S. per sottrazione di minorenni ai sensi dell'art. 220 CP. Su ricorso del condannato, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato la decisione di primo grado sia sulla colpevolezza che sulla pena. M.S. ha quindi presentato un ricorso di nullità al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il reato di sottrazione di minorenni ai sensi dell'art. 220 CP comprende non solo la sottrazione dei figli dalla potestà genitoriale, ma anche il rifiuto di restituire i figli che si trovano sotto la custodia dell'autore al titolare della potestà genitoriale. Nel caso in esame, M.S. ha integrato gli estremi del reato di cui all'art. 220 CP con la sua dichiarazione alla moglie che i figli sarebbero rimasti al Cairo e il suo rifiuto di restituire i figli alla madre.
Per quanto…