Fatti

Il ricorrente A. è stato sottoposto il 10 settembre 2020 al controllo doganale presso l’aeroporto di Zurigo, durante il quale sono stati sequestrati dodici orologi da polso della marca Rolex, nonché documenti di acquisto e fatture. Inoltre, sono stati provvisoriamente sequestrati due telefoni cellulari e un tablet. A. ha rifiutato di consegnare i codici di accesso ai dispositivi e, il 14 settembre 2020, ha richiesto la sigillatura dei dispositivi informatici, poiché questi contenevano corrispondenza riservata dell’avvocato, informazioni strettamente personali e segreti commerciali.

Il 1° ottobre 2020, l’amministrazione doganale ha trasmesso i dispositivi all’Ufficio federale di polizia (fedpol) con l’incarico di sbloccarli, effettuare una duplicazione forense dei dati e, successivamente, sigillarli. La sigillatura è avvenuta il 5 novembre 2020 a opera del fedpol, dopodiché, l’8 ottobre 2020, l’amministrazione doganale ha presentato un’istanza di desigillatura al Tribunale penale federale. Quest’ultimo ha accolto l’istanza il 14 luglio 2021, autorizzando l’amministrazione doganale ad accedere ai dati. A. ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la rimessione della causa al Tribunale penale federale. Ha inoltre richiesto la distruzione dei dati duplicati e la restituzione dei dispositivi.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità della sigillatura e della desigillatura dei dispositivi elettronici nel procedimento penale amministrativo. Ha constatato che lo scopo della sigillatura consiste nell’escludere qualsiasi possibilità per l’autorità inquirente di prendere conoscenza dei dati sequestrati prima di una decisione giudiziale sulla liceità dell’accesso ai dati. Ciò serve in particolare a tutelare i diritti costituzionali dell’imputato, segnatamente il principio nemo tenetur se detegere e la protezione della sfera privata ai sensi dell’art. 13 Cost.

Il Tribunale federale ha criticato la prassi del Tribunale penale federale, che ammette una duplicazione forense dei dati da parte dell’autorità inquirente o di un’autorità da essa incaricata prima della sigillatura. Tale procedura comporta il rischio che l’autorità inquirente acquisisca anticipatamente conoscenza dei dati, vanificando così lo scopo della sigillatura. Il Tribunale federale ha sottolineato che la sigillatura deve avvenire senza indugio dopo la presentazione di un’istanza corrispondente e che la duplicazione dei dati può essere effettuata esclusivamente da un organo indipendente, come il giudice delle misure coercitive o un esperto da questi incaricato. L’autorità inquirente non può in alcun modo essere coinvolta nello sblocco e nella duplicazione dei dati in qualità di atto materiale.

Nel caso di specie, i dispositivi del ricorrente sono rimasti non sigillati presso l’amministrazione doganale o il fedpol da essa incaricato dal momento…