Fatti
Il 12 ottobre 2011, l'Ufficio del Giudice di Pace di Zurigo ha emesso un decreto penale nei confronti di X. per aver superato il limite di velocità generale in città di 16 km/h, commesso il 15 aprile 2011. X. ha presentato opposizione al decreto penale, a seguito della quale l'Ufficio del Giudice di Pace ha trasmesso gli atti al Tribunale distrettuale di Zurigo il 14 novembre 2013. Il 24 giugno 2014, il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato X. per eccesso di velocità a una multa di Fr. 290.-. Contro questa sentenza, X. ha interposto appello, a seguito del quale il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha archiviato il procedimento il 15 aprile 2015 per prescrizione.
L'Ufficio del Procuratore Generale di Zurigo ha presentato un ricorso in materia penale contro la sentenza del Tribunale superiore dinanzi al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore e la condanna di X., in subordine il rinvio del caso all'istanza inferiore.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che un decreto penale contro il quale è stata presentata opposizione non costituisce una sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, dopo la cui emissione la prescrizione non interviene più. L'opposizione comporta che il decreto penale decade e non vi è più alcuna sentenza.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nei casi di diritto penale amministrativo in cui la procedura di opposizione è saltata, non è il decreto sanzionatorio, ma la prima sentenza nel…