Fatti
Il Tribunale federale ha deciso che la X. SA, in quanto banca, non ha il diritto di ricorso nel presente procedimento di assistenza giudiziaria. La banca non è stata direttamente e personalmente interessata dalle misure di assistenza giudiziaria ordinate, che riguardavano la consegna di documenti relativi ai conti di determinate persone e l'audizione di dipendenti bancari sulle relazioni di queste persone con la banca. Piuttosto, i clienti della banca, sui cui conti si riferivano i documenti, erano i diretti interessati.
Il Tribunale federale ha affermato che, secondo la normativa rivista della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale (LFAIE), il diritto di ricorso è formulato in modo chiaro e ristretto. Oltre all'Ufficio federale di giustizia, ai sensi dell'art. 80h LFAIE, ha diritto di ricorso solo colui che è direttamente e personalmente interessato da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse meritevole di protezione alla sua revoca o modifica. Una banca, pertanto, non ha più il diritto di ricorso se deve fornire solo informazioni sui suoi clienti e non sulle operazioni da essa stessa effettuate.
Il Tribunale federale ha quindi confermato la decisione del Tribunale superiore di non entrare nel merito del ricorso della X. SA, in quanto la banca non aveva il diritto di ricorso.
Legge
Ai sensi dell'art. 80h LFAIE, ha diritto di ricorso chi è personalmente e direttamente interessato da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse meritevole di protezione alla sua revoca o modifica. Un interessamento meramente indiretto non è sufficiente.
Nel caso di specie, le misure di assistenza giudiziaria ordinate, che riguardavano la consegna di documenti relativi ai conti di determinate persone e l'audizione di dipendenti bancari sulle relazioni di queste persone con la banca, non hanno interessato direttamente la banca stessa, ma piuttosto i suoi clienti. La banca era solo indirettamente interessata, in quanto doveva consegnare documenti e fornire informazioni…