Art. 80n AIMP

Diritto d’informazione

1 Il detentore di documenti ha il diritto d’informare il suo mandante dell’esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l’autorità competente non l’ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all’articolo 292 del Codice penale .
2 Se entra nel merito di un procedimento pendente, l’avente diritto non può più impugnare le precedenti decisioni finali passate in giudicato.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, art. 80m AIMP e art. 80n AIMP; art. 16 cpv. 3 LTAGSU
    · 19/02/1998 · 49 citazioni Riassunto
  2. 2
    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; ricorso contro una decisione incidentale secondo l'art. 80e lett. b n. 2 AIMP; legittimazione della banca a ricorrere secondo gli art. 80h lett. b AIMP e 9a lett.…
    · 04/07/2002 · 11 citazioni Riassunto
  3. 3
    Assistenza amministrativa all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio delle cartevalori
    · 29/10/1998 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Divieto di informazione, fondato sulla procedura penale, imposto a una banca destinataria di una decisione di edizione; base legale e proporzionalità della misura coercitiva
    · 25/07/2005 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.