Art. 80n AIMP
Diritto d’informazione
1 Il detentore di documenti ha il diritto d’informare il suo mandante dell’esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l’autorità competente non l’ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all’articolo 292 del Codice penale .
2 Se entra nel merito di un procedimento pendente, l’avente diritto non può più impugnare le precedenti decisioni finali passate in giudicato.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, art. 80m AIMP e art. 80n AIMP; art. 16 cpv. 3 LTAGSU49 citazioni
-
2Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; ricorso contro una decisione incidentale secondo l'art. 80e lett. b n. 2 AIMP; legittimazione della banca a ricorrere secondo gli art. 80h lett. b AIMP e 9a lett.…11 citazioni
-
3Assistenza amministrativa all'Ufficio federale tedesco di sorveglianza in materia di commercio delle cartevalori1 citazioni
-
4Divieto di informazione, fondato sulla procedura penale, imposto a una banca destinataria di una decisione di edizione; base legale e proporzionalità della misura coercitiva0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
17 citazioni08/05/2007 · 17 citazioni de
-
15 citazioni
-
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die USA - B 128 51914 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.