Fatti

Il tribunale penale del Cantone di Basilea Città ha condannato X. il 22 ottobre 2014 per rapina aggravata e guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della patente a una pena detentiva di 22 mesi come pena accessoria alle sentenze del Tribunale Regionale di Friburgo (D) per violazioni della legge tedesca sugli stupefacenti (45 mesi) e del Tribunale Correzionale di Mulhouse (F) per guida senza patente (2 mesi). X. ha presentato ricorso contro questa pena accessoria.

Legge

Il Tribunale Federale ha deciso che una pena accessoria ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP può essere pronunciata solo per decisioni nazionali. La precedente giurisprudenza, secondo la quale una pena accessoria può essere inflitta anche a una sentenza straniera, viene modificata. L'art. 49 CP è una norma sulla commisurazione della pena, che si applica solo quando il reato da giudicare è soggetto alla giurisdizione svizzera. Se una valutazione giudiziaria comune e quindi una pena complessiva non è presa in considerazione, poiché i reati commessi all'estero non rientrano nell'ambito di applicazione del CP, ciò deve valere anche nell'ambito della concorrenza retrospettiva.

Inoltre, l'inflizione di una pena accessoria ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP presuppone che il reato precedente sia stato materialmente giudicato da un'autorità penale nazionale. Queste condizioni non erano soddisfatte nel caso in…