Fatti

Parti coinvolte: Procuratore generale del cantone di Ginevra (ricorrente) e X. (convenuto).

Tribunali coinvolti: Camera d'accusa di Ginevra, Tribunale penale di Ginevra, Corte di cassazione del cantone di Ginevra, Tribunale federale.

Date chiave: 25 giugno 1982 (ordinanza di rinvio), 3 dicembre 1982 (annullamento dell'ordinanza), 8 marzo 1983 (decisione del Tribunale federale).

Fatti principali: X., direttore finanziario e commerciale della società Z. con sede negli Stati Uniti, è accusato di aver truffato 70'000 $ manipolando una commissione con LNA società Y. Co Ltd a Taiwan. I fondi sono stati versati su un conto bancario a Ginevra. LNA Camera d'accusa di Ginevra ha rinviato X. davanti al Tribunale penale, ma LNA Corte di cassazione ha annullato questa ordinanza per incompetenza delle autorità svizzere. Il Procuratore generale ha presentato un ricorso in nullità al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale esamina LNA competenza delle autorità svizzere in materia di truffa basandosi sul principio della territorialità (art. 3 e 7 CP). Ricorda che l'infrazione è considerata commessa sia nel luogo in cui l'autore ha agito sia nel luogo in cui il risultato si è prodotto. Per i reati materiali come LNA truffa, il risultato include l'arricchimento illecito cercato dall'autore.

Il Tribunale federale precisa che LNA truffa è un reato materiale a doppio risultato: l'impoverimento…