Art. 245 CP
1. Chiunque, al fine di usarli come genuini od inalterati, contraffà o altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa, chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l’apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Luogo del reato7 citazioni
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2DTF 72_IV_302 citazioni01/01/1946 · 2 citazioni
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30 citazioni
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4DTF 77_IV_1720 citazioni22/06/1951 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fälschung amtlicher Wertzeichen; Anklagegrundsatz, Willkür3 citazioni
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2024.953 citazioniSST.2024.95· 03/09/2024 · 3 citazioni de
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2022.1793 citazioniSST.2022.179· 10/01/2023 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.