Fatti
Parti:
- Ricorrente: [A.] , rappresentato dall'avvocato Daniel Albietz
- Ricorso opposto: Procuratura generale del Canton Argovia
Oggetto: Falsificazione di valori ufficiali; principio dell'accusa, arbitrio
Giudizio precedente: Tribunale superiore del Canton Argovia, Tribunale penale, 2. Camera, sentenza del 3 settembre 2024 (SST.2024.95)
Fatti:
- Il 15 marzo 2024, il giudice unico del tribunale distrettuale di Rheinfelden ha assolto [A.] dall'accusa di falsificazione di valori ufficiali.
- Il tribunale superiore del Canton Argovia ha condannato [A.] per falsificazione di valori ufficiali il 3 settembre 2024 e lo ha condannato a una multa condizionale di 20 giorni a Fr. 70.-- ciascuno e a una multa di Fr. 300.-- o cinque giorni di detenzione sostitutiva in caso di mancato pagamento.
- [A.] ha presentato un ricorso in materia penale e ha richiesto l'annullamento della sentenza del tribunale superiore.
Accusa principale: [A.] avrebbe manipolato una vignetta autostradale applicandola inizialmente con una pellicola adesiva su entrambi i lati e successivamente con una "collante permanente" sul parabrezza del suo veicolo, rendendo così la vignetta invalida.
Legge
Il ricorrente lamenta una violazione del principio dell'accusa, poiché l'ordinanza penale non menziona la norma giuridica pertinente di cui all'art. 7 cpv. 4 lett. a della legge sulle imposte nazionali sulle strade (LUSN) né contiene spiegazioni sul fatto soggettivo. Il Tribunale federale constata che l'ordinanza penale ha sufficientemente concretizzato l'accusa, permettendo al ricorrente di prepararsi adeguatamente per la sua difesa. La precedente istanza ha valutato correttamente il fatto in modo diverso dall'ordinanza penale nel quadro della valutazione delle prove, senza violare il principio dell'accusa.
Il ricorrente contesta la condanna per falsificazione di valori ufficiali ai sensi dell'art. 245 n. 1 CP. Il Tribunale federale conferma che la manipolazione della vignetta da parte del ricorrente costituisce una falsificazione ai sensi dell'art. 245 n. 1 cpv. 1 CP. La vignetta è stata invalidata dalla manipolazione e il ricorrente le ha dato l'apparenza di validità, il che è costituente del fatto.
Il ricorrente critica la conclusione della precedente…