Fatti

Con sentenza del 19 maggio 2021, il Tribunale penale del distretto di Losanna ha condannato l’imputato, un cittadino tibetano nato nel 1999, a una pena detentiva di 30 mesi per diversi reati penali (percosse, furto, ricettazione, brigantaggio, uso fraudolento di un computer), con detrazione di 245 giorni di custodia cautelare, nonché a una multa di 300 franchi. Il tribunale ha rinunciato a pronunciare LNA sua espulsione dal territorio svizzero e ha constatato che l’imputato aveva subito 10 giorni di detenzione in condizioni illecite, ordinando una detrazione di 5 giorni di pena.

LNA Procura pubblica vodese ha proposto appello avverso tale sentenza. Con sentenza del 20 dicembre 2021, LNA Corte d’appello penale del Tribunale cantonale vodese ha parzialmente accolto l’appello e pronunciato l’espulsione dell’imputato per una durata di 8 anni, verso un paese terzo, escludendo LNA Repubblica popolare cinese. LNA corte cantonale ha ritenuto che l’espulsione verso LNA Cina fosse impossibile a causa di un rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU, ma ha considerato che un rinvio verso un paese terzo fosse ipotizzabile, senza specificare quale, basandosi su una risposta del Consiglio federale a un’interpellanza parlamentare.

L’imputato ha proposto ricorso in materia penale al Tribunale federale il 6 marzo 2023 (6B_627/2022), chiedendo principalmente l’annullamento della sentenza cantonale e il mantenimento della sentenza di primo grado. Ha altresì richiesto LNA concessione di un’indennità e dell’assistenza giudiziaria. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura in cui era ammissibile.

Legge

Il Tribunale federale ricorda innanzitutto i principi generali applicabili all’espulsione nel diritto penale svizzero, segnatamente l’art. 66a cpv. 2 CP, che prevede una clausola di rigore che consente di rinunciare all’espulsione se questa espone lo straniero a una situazione personale grave e se l’interesse pubblico non prevale su quello privato. Tale clausola deve essere applicata in modo restrittivo e tenendo conto dei criteri di integrazione, della situazione familiare, finanziaria, della durata del soggiorno e dello stato di salute, ispirati all’art. 31 OASA. Il giudice deve altresì verificare l’assenza di violazione del principio di non-refoulement, garantito dall’art. 25 Cost., dall’art. 5 cpv. 1 LAsi, dall’art. 33 Convenzione di Ginevra e dall’art. 3 Convenzione contro LNA tortura.

Nel caso di specie, LNA corte cantonale ha correttamente individuato l’esistenza di un rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di ritorno dell’imputato in Cina, a causa della sua origine tibetana, ed ha quindi escluso tale paese come destinazione dell’espulsione. Tuttavia, ha commesso un errore ordinando un’espulsione verso un paese terzo senza precisare quale, limitandosi a escludere LNA Cina. Il Tribunale federale ricorda che l’espulsione verso un paese terzo deve essere possibile, ossia che lo straniero vi disponga di un diritto di soggiorno. Un’espulsione non può essere pronunciata sulla base di semplici speculazioni circa il paese di destinazione. LNA giurisprudenza esige che il paese terzo sia chiaramente identificato e che lo straniero vi abbia un legame giuridico o fattuale sufficiente per esservi ammesso.

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