Art. 66d CP

Sospensione dell’esecuzione dell’espulsione obbligatoria

1 L’esecuzione dell’espulsione obbligatoria di cui all’articolo 66a può essere sospesa soltanto se:
  1. a. l’interessato è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito all’espulsione, sarebbe minacciato nella vita o nella libertà a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; fanno eccezione i rifugiati che, conformemente all’articolo 5 cpv. 2 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo, non possono far valere il divieto di respingimento;
  2. b. altre norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono.
2 Nel prendere la sua decisione, l’autorità cantonale competente presume che l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell’articolo 6a cpv. 2 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità di un ricorso in materia penale contro un rifiuto di sospendere l'esecuzione dell'espulsione obbligatoria
    · 01/09/2021 · 162 citazioni
  2. 2
    Espulsione penale
    · 06/03/2023 · 60 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.