Art. 66d CP
Sospensione dell’esecuzione dell’espulsione obbligatoria
1 L’esecuzione dell’espulsione obbligatoria di cui all’articolo 66a può essere sospesa soltanto se:
- a. l’interessato è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito all’espulsione, sarebbe minacciato nella vita o nella libertà a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; fanno eccezione i rifugiati che, conformemente all’articolo 5 cpv. 2 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo, non possono far valere il divieto di respingimento;
- b. altre norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono.
2 Nel prendere la sua decisione, l’autorità cantonale competente presume che l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell’articolo 6a cpv. 2 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità di un ricorso in materia penale contro un rifiuto di sospendere l'esecuzione dell'espulsione obbligatoria162 citazioni
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2Espulsione penale60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Landesverweisung (Art. 66a Abs. 1 lit. b StGB)124 citazioni
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Landesverweisung (Art. 66a StGB)109 citazioni
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Raub; Landesverweisung; Beweiswürdigung; Grundsatz "in dubio pro reo"92 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.