Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato con ordinanza penale del 5 agosto 2013 per falsità in documenti a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, nonché alle spese processuali. Successivamente, in un altro procedimento penale, il Tribunale di polizia di Ginevra ha assolto X. e gli ha accordato un'indennità di 13'284 franchi per le spese sostenute per l'esercizio ragionevole dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
Quando X. ha chiesto il pagamento di tale indennità, i Servizi finanziari del potere giudiziario di Ginevra (SFPJ) hanno compensato l'importo con il saldo dovuto da X. al potere giudiziario nel primo procedimento penale, versandogli solo il saldo residuo di 6'704 franchi.
X. ha contestato questa compensazione, ritenendo che violasse l'art. 442 cpv. 4 CPP, che costituirebbe una lex specialis rispetto all'art. 120 CO e vieterebbe in materia penale qualsiasi altra compensazione diversa da quelle ivi citate.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso di X. La compensazione effettuata dagli SFPJ è legittima.
In primo luogo, l'art. 442 cpv. 4 CPP, che autorizza la compensazione da parte dell'autorità penale di alcuni crediti, non si applica all'autorità di riscossione. Quest'ultima è disciplinata dagli art. 439 segg. CPP e dagli art. 120 segg. CO, che prevedono un principio generale di compensazione.
Inoltre, anche se l'art. 442 cpv. 4 CPP…