Fatti

Kurt [S.], nato il 7 novembre 1919, si è annunciato presso la Cassa di compensazione dei datori di lavoro di Berna per la riscossione di una rendita di vecchiaia nell'aprile 1984. Tuttavia, ha deciso di differire la riscossione, come confermato dall'amministrazione con lettera del 17 dicembre 1984. Il 14 settembre 1989, Kurt [S.] ha richiesto la rendita di vecchiaia a decorrere dal 1° dicembre 1989. Di conseguenza, la Cassa di compensazione gli ha concesso a partire da tale data una rendita ordinaria completa per coppie coniugate nell'importo massimo di base di Fr. 2'250.--. Tenendo conto del differimento quinquennale, l'importo è stato aumentato della percentuale massima possibile del 50%, ovvero di Fr. 1'125.-- a Fr. 3'375.-- al mese.

Kurt [S.] ha chiesto alla Cassa di compensazione di adeguare anche l'importo mensile dell'aumento della rendita al 1° gennaio 1990 in base all'evoluzione dei salari e dei prezzi. Tuttavia, il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 e 3 LAVS, la rendita di vecchiaia differita viene aumentata del valore assicurativo del prestito non percepito. La disciplina dettagliata del differimento della rendita è contenuta negli art. 55bis - 55quater OAVS.

L'art. 55ter OAVS stabilisce il calcolo dell'aumento in caso di differimento della rendita. Esso è determinato in base a una percentuale variabile, crescente all'aumentare della durata del differimento, dell'importo di base. Tuttavia, ai sensi dell'art. 55ter cpv. 3 OAVS, l'importo così determinato dell'aumento non viene adeguato all'evoluzione…