Fatti

Il caso riguarda un individuo, S., che ha importato prodotti agricoli dall'Austria in Svizzera tra il 1971 e il 1976 presentando contratti di locazione fittizi, ciò che gli ha permesso di beneficiare della franchigia doganale. Le autorità doganali hanno scoperto la frode e hanno intentato un'azione penale contro S. per infrazione doganale e contrabbando.

Il tribunale di prima istanza ha condannato S. a una multa, ma il tribunale cantonale ha annullato la decisione in parte, ritenendo che i fatti anteriori al 1° gennaio 1975 erano prescritti. L'amministrazione doganale ha presentato un ricorso in nullità contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della prescrizione delle infrazioni doganali commesse sotto l'impero del diritto antico. Ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, gli atti commessi sotto il diritto antico devono essere giudicati secondo il diritto antico, salvo l'applicazione della lex mitior.

Il Tribunale ha considerato che la nuova legge sulle infrazioni amministrative, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1975, non si applica ai fatti commessi prima di questa data. La prescrizione delle infrazioni doganali commesse prima del 1° gennaio 1975 deve quindi essere regolata dal diritto antico, che prevede una prescrizione di due anni.

Il Tribunale ha anche esaminato la questione dell'interruzione della prescrizione. Ha ricordato che, secondo il diritto antico,…