Fatti

La sig.ra X. è sottoposta a indagine penale presso la Procura distrettuale di Zurigo e si trova in custodia cautelare dal 31 agosto 1970. Il suo difensore ha chiesto di consentirle di dipingere durante la custodia cautelare, ma ciò è stato rifiutato dall'amministrazione carceraria e dal Procuratore distrettuale competente. La sig.ra X. ha quindi presentato un ricorso alla Direzione di Giustizia del Cantone di Zurigo, che ha respinto il ricorso il 2 dicembre 1970.

La sig.ra X. ha quindi presentato un reclamo di diritto pubblico per violazione della libertà personale garantita dall'art. 7 della Costituzione cantonale. Ha chiesto che la decisione della Direzione di Giustizia sia annullata e che le sia consentita la libera occupazione, in particolare la pittura, durante la custodia cautelare.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la libertà personale, come diritto costituzionale non scritto della Confederazione, protegge tutte le libertà che rappresentano manifestazioni elementari dello sviluppo della personalità umana. Sebbene la libertà personale sia soggetta a restrizioni, queste devono essere basate su una base legale, nell'interesse pubblico e non devono intaccare l'essenza della libertà individuale.

Nel caso in esame, il Tribunale federale esamina se il detenuto in custodia cautelare possa essere obbligato al lavoro. Giunge alla conclusione che la custodia cautelare non può servire a scopi di educazione al lavoro o di risocializzazione, ma…