Fatti

Il caso concerne una violazione del diritto d'autore per la riproduzione e la diffusione di un'opera protetta. Gli imputati, A. e B., rappresentanti del Verein für Psychologische Menschenkenntnis (VPM), hanno ricevuto una copia di un lavoro di licenza non approvato, intitolato « Zur Verbreitung von Problemfällen im Zusammenhang mit religiösen Vereinigungen und 'pseudoreligiösen', autoritativ-totalitären Gruppierungen und Bewegungen im Kanton Zürich. Eine empirische Studie. » di X. Hanno riprodotto e diffuso quest'opera ad altre istituzioni senza l'accordo dell'autore.

Gli imputati sono stati condannati a una multa di 800 franchi svizzeri ciascuno dal tribunale di prima istanza e questa decisione è stata confermata dalla corte d'appello. Gli imputati hanno presentato un ricorso in nullità al Tribunale federale, allegando una violazione del principio di opportunità della persecuzione penale e del diritto d'autore.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in nullità, considerando che la violazione del principio di opportunità della persecuzione penale non può essere oggetto di un ricorso in nullità di diritto federale. Inoltre, il Tribunale federale ha considerato che gli imputati avevano violato il diritto d'autore riproducendo e diffondendo l'opera protetta senza l'accordo dell'autore.

Il Tribunale federale ha anche considerato che gli imputati non avevano agito nell'ambito del loro proprio uso privato, ma avevano piuttosto agito con l'intento di nuocere all'autore e ad altre istituzioni. Il Tribunale federale ha anche respinto l'argomento degli imputati secondo cui avrebbero agito con l'intento di difendere interessi legittimi, considerando che i conflitti di interessi tra gli autori e le persone…