Fatti
La controversia riguarda un assicurato che ha contestato la decisione della Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) di rifiutare una prestazione assicurativa. L'assicurato ha chiesto una perizia medica esterna, che è stata rifiutata dalla SUVA e dal tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del canton Zurigo.
Le parti in causa sono l'assicurato (il ricorrente) e la SUVA (la convenuta). Il tribunale federale delle assicurazioni sociali è stato adito della causa.
La questione in controversia è se gli art. 4 Cost. e 6 ch. 1 CEDU conferiscano un diritto a una perizia medica esterna nelle controversie sulle prestazioni assicurative.
Legge
Il tribunale federale delle assicurazioni sociali ha esaminato le disposizioni legislative applicabili e ha constatato che gli art. 4 Cost. e 6 ch. 1 CEDU non prevedono un diritto a una perizia medica esterna nelle controversie sulle prestazioni assicurative.
Il tribunale ha sottolineato che il diritto svizzero conosce il principio della libera valutazione delle prove, che consente alle autorità e ai tribunali di prendere decisioni sulla base delle prove disponibili, senza essere vincolati da regole formali di prova.
Il tribunale ha anche ricordato che gli art. 96 UVG e 57-61 BZP regolano la procedura di prendere decisioni in materia di assicurazione contro gli infortuni e che le autorità e i tribunali devono prendere in considerazione le prove mediche nella loro valutazione.
Il tribunale ha concluso che, nel quadro della libera valutazione delle prove, è…