Fatti
La causa riguarda l'importo delle indennità di maternità assegnate provvisoriamente a O., lavoratrice indipendente, in seguito alla nascita della figlia A. il 26 luglio 2005. La controversia verte sul reddito di riferimento posto alla base del calcolo di tali indennità.
O. svolge l'attività di fisioterapista indipendente dal 1° settembre 2000. Con decisione definitiva del 25 aprile 2005, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino aveva fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata per l'attività svolta nel 2002 sulla base di un reddito aziendale annuo di fr. 76'761.-. In data 22 giugno 2005, l'interessata aveva comunicato all'amministrazione che il reddito da lei presumibilmente percepito nel 2005 sarebbe ammontato a circa fr. 40'000.-. Con decisione provvisoria del 27 giugno 2005, la Cassa aveva così fissato i contributi per il 2005 in base a tale reddito presumibile.
Dopo la nascita della figlia A. il 26 luglio 2005, O. aveva chiesto alla Cassa il versamento di indennità di maternità. Mediante decisione del 28 settembre 2005, confermata il 2 novembre 2005 anche in seguito all'opposizione dell'assicurata, l'amministrazione aveva stabilito in fr. 89.60 l'importo dell'indennità giornaliera dovuta all'interessata dal 26 luglio fino al 31 ottobre 2005, basandosi sul reddito aziendale presumibilmente realizzabile nel 2005, pari a fr. 40'000.-, notificatole dall'assicurata stessa.
O. si era quindi aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che le indennità di maternità fossero fissate sulla base del reddito di riferimento considerato per l'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, rispettivamente sulla base di quello conseguito negli ultimi nove mesi prima del parto. Il Tribunale cantonale aveva respinto il gravame, rilevando che la soluzione adottata dalla Cassa era conforme alla legge.
O. aveva quindi interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, lamentando una ingiustificata disparità di trattamento per rapporto alla situazione prevista per legge e ordinanza per le madri salariate.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo.
Contrariamente a quanto sembrano lasciare intendere la pronuncia impugnata e le prese di posizione dell'amministrazione, il Tribunale federale ha precisato che per la determinazione definitiva…