Fatti

B. è entrato alle dipendenze di A. SA il 1° aprile 2006. Nel maggio 2006, la Commissione federale delle banche (CFB) ha nominato gli avv. C. e D. quali incaricati delle inchieste su A. SA. Nelle more dell'inchiesta, il 31 luglio 2006 B. si è licenziato. L'8 agosto 2006 egli ha convenuto A. SA dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo il pagamento di fr. 13'500.-, oltre interessi, pari allo stipendio per il mese di agosto 2006 e al saldo delle vacanze maturate e non godute.

A seguito della decisione della CFB, il 25 agosto 2006 è stato dichiarato il fallimento di A. SA. Il 29 agosto 2006 la CFB ha informato verbalmente il pretore del fallimento della società, che è poi stato pubblicato il 1° settembre 2006. Il 30 agosto 2006 ha avuto luogo l'udienza di discussione nella causa intentata da B., alla quale ha partecipato solo l'attore. Con sentenza del 1° settembre 2006, il pretore ha accolto la pretesa di B.

L'appello tempestivamente interposto contro questa decisione da A. SA in liquidazione - rappresentata dalla sua liquidatrice, la CFB - è stato respinto il 14 settembre 2006. Contro questa sentenza, la soccombente è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per riforma. Secondo la Corte, il pretore ha violato il diritto federale emanando un giudizio nei confronti della massa fallimentare nell'ambito della causa intentata da B. contro la sua ex datrice di lavoro A. SA, senza aver concesso alla massa fallimentare l'opportunità di decidere se riconoscere la pretesa attorea o subentrare nel processo in corso, ritenuto urgente ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF.

La Corte ha precisato che i processi aventi per oggetto pretese salariali sono sottoposti alla sospensione ex art. 207 cpv. 1 LEF, indipendentemente dal tipo di procedura cui…