Fatti

Dal 1979 al 1989, [A.] è stato Console dello Stato X. a Ginevra. Nel 1986 e 1987, [A.] ha firmato delle garanzie a nome di X. a favore di due società X., [C. SA] ed E. SA, che avevano concluso contratti con imprese italiane per la costruzione di impianti. Queste garanzie, soggette al diritto svizzero, sono state emesse a favore di un gruppo di banche svizzere (le attrici) che hanno finanziato i crediti accordati a [C. SA] ed E. SA. Dopo il mancato rimborso dei prestiti da parte di queste due società, X. ha contestato la validità dei suoi impegni. Le banche hanno quindi presentato una domanda alle autorità giudiziarie ginevresi.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la questione del diritto applicabile. Ha ritenuto che le garanzie emesse da [A.] dovessero essere qualificate come garanzie bancarie disciplinate dal diritto svizzero, in applicazione delle norme di conflitto di leggi. Per quanto riguarda gli effetti esterni della rappresentanza, il Tribunale federale ha altresì applicato il diritto svizzero, poiché il Console [A.] ha svolto la sua attività prevalentemente in Svizzera.

Il Tribunale federale ha quindi respinto l'argomento di X. secondo cui [A.] avrebbe abusato dei suoi poteri. Secondo la giurisprudenza, quando il rappresentante abusa dei suoi poteri, il terzo in buona fede è protetto, a condizione che il rappresentato abbia comunicato i poteri del rappresentante. Nel caso di specie, il Tribunale federale ha…