Art. 33 CO

Estensione della facoltà

1 La facoltà di compiere atti giuridici a nome di un terzo, in quanto dipenda da rapporti di diritto pubblico, è regolata dalle disposizioni del diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2 Ove la facoltà sia conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello stesso.
3 Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rappresentanza; protezione della buona fede di un terzo (art. 33 cpv. 3 CO)
    · 21/06/1994 · 68 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto applicabile
    · 31/05/2005 · 26 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rappresentanza. 1. Portata dell'autorizzazione nei rapporti esterni, qualora il terzo si fondi sulla semplice dichiarazione del rappresentante, il quale dichiara di essere rappresentante generale (consid. 1). 2. Interpr…
    · 15/05/1973 · 15 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 120 segg
    · 03/07/2000 · 13 citazioni
  5. 5
    Art. 396 cpv. 2, art. 543 cpv. 3 CO
    · 02/06/1992 · 10 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 55 CC, art. 59 cpv. 1 CC, art. 33 cpv. 1 e 3 CO
    · 20/10/1998 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.