Art. 33 CO
Estensione della facoltà
1 La facoltà di compiere atti giuridici a nome di un terzo, in quanto dipenda da rapporti di diritto pubblico, è regolata dalle disposizioni del diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2 Ove la facoltà sia conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello stesso.
3 Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rappresentanza; protezione della buona fede di un terzo (art. 33 cpv. 3 CO)68 citazioni
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2Diritto applicabile26 citazioni
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3Rappresentanza. 1. Portata dell'autorizzazione nei rapporti esterni, qualora il terzo si fondi sulla semplice dichiarazione del rappresentante, il quale dichiara di essere rappresentante generale (consid. 1). 2. Interpr…15 citazioni
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4Art. 120 segg13 citazioni
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5Art. 396 cpv. 2, art. 543 cpv. 3 CO10 citazioni
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6Art. 55 CC, art. 59 cpv. 1 CC, art. 33 cpv. 1 e 3 CO8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni17/11/2006 · 12 citazioni de
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9 citazioni24/01/2011 · 9 citazioni de
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4 citazioni02/11/2020 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.