Fatti

Il ricorrente, A., lavorava per la Banca X. dal 1976 e occupava il posto di direttore generale aggiunto dal 1999. Il 29 aprile 2002, è stato licenziato con effetto al 31 luglio 2002, senza che la banca gli abbia rivolto alcun rimprovero specifico. La lettera di licenziamento indicava che il legame di fiducia tra A. e la banca era stato rotto a causa degli eventi verificatisi all'inizio del 2002, legati ad atti illeciti commessi da un dipendente occupato nel servizio diretto da A.

A. ha contestato il licenziamento e ha chiesto il pagamento delle indennità contrattuali previste. La Banca X. ha risposto che il licenziamento era giustificato, poiché A. aveva mancato al suo dovere di sorveglianza. Il tribunale cantonale ha condannato la Banca X. a pagare ad A. un'indennità di fine rapporto e un'indennità per risoluzione abusiva.

La Banca X. ha interposto un ricorso in riforma al Tribunale federale, contestando la decisione del tribunale cantonale e chiedendo l'annullamento dell'indennità assegnata ad A.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se il licenziamento di A. poteva essere qualificato come abusivo. Ha ricordato che l'art. 336 CO qualifica di risoluzione abusiva il recesso dato da una parte senza motivo valido, e che l'elenco dei casi di risoluzione abusiva previsto dalla legge non è esaustivo.

Il Tribunale federale ha considerato che il licenziamento di A. era stato motivato dalla volontà della banca di salvaguardare la sua immagine appannata dagli atti illeciti commessi da un dipendente occupato nel servizio diretto da A. Ha stimato che questo licenziamento era abusivo, poiché la banca aveva agito per pura convenienza personale, facendo astrazione dall'interesse legittimo di A. a conservare il suo impiego.

Il Tribunale federale ha…