Fatti

Il 26 febbraio 1987 fu ordinata a K.B. una curatela combinata. K.B. vendette il suo fondo agricolo il 17 giugno 1987 e il 26 gennaio 1988 al suo affittuario O.K. Il figlio di K.B., che aveva un diritto di prelazione legale, esercitò questo diritto il 19 marzo 1988. Il 12 dicembre 1989 la curatela su K.B. fu revocata e il 28 giugno 1990 fu ordinata una curatela di amministrazione del patrimonio.

Il 7 aprile 1990 K.B. chiese l'iscrizione di O.K. come proprietario nel registro fondiario, richiesta che il conservatore del registro fondiario respinse con decisione del 2 novembre 1990. Il reclamo presentato contro tale decisione da O.K. è stato respinto dal Tribunale cantonale di Svitto.

O.K. presenta ora un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale e l'ordine al conservatore del registro fondiario di iscriverlo come proprietario.

Legge

Il Tribunale federale constata che il conservatore del registro fondiario non può rifiutare provvisoriamente l'iscrizione dell'acquirente come proprietario con la motivazione che non è ancora certo se il diritto di prelazione sia stato validamente esercitato. Anche se l'esercizio del diritto di prelazione era ancora incerto al momento della conclusione del contratto, le dichiarazioni di volontà sono state comunque rese incondizionatamente, sicché un'iscrizione condizionata non entra in considerazione.

Il conservatore del registro fondiario deve verificare solo la capacità di agire formale del…