Art. 217 CO
Vendita sotto condizione e riserva della proprietà
1 Se la vendita di un fondo è stata fatta sotto condizione, l’iscrizione registro fondiario avviene solo quando la condizione si sia verificata.
2 La riserva della proprietà non può essere iscritta.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vendita immobiliare sottoposta a condizione (art. 217 cpv. 1 CO); prescrizione dell'azione volta alla restituzione dell'indebito arricchimento (art. 67 cpv. 1 CO)1 citazioni
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2Iscrizione di una vendita immobiliare a registro fondiario nel caso in cui esiste un diritto di prelazione (art. 26 cpv. 2 RRF)1 citazioni
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3DTF 52_II_270 citazioni17/02/1926 · 0 citazioni
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4DTF 35_II_7070 citazioni20/11/1909 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern, Steuerperiode 20111 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.